Cosa succede in caso di disposizioni errate e/o informazioni carenti?

Il Dipartimento del Territorio ha approvato una domanda di costruzione, soggetta all’art. 30 LE, nella quale il precedente progettista aveva disegnato un wc per disabili la cui disposizione degli apparecchi era completamente errata rispetto a quanto indicato nella Norma SIA 500. Ora, a cantiere iniziato e ad impianto eseguito al grezzo mi viene richiesto di conformarmi alla Norma. È possibile evitare l’adeguamento rifacendomi ai piani approvati?

Sovente, durante l’elaborazione delle domande di costruzione, molti progettisti considerano inutile approfondire determinati dettagli costruttivi ritenendoli di scarsa importanza e di conseguenza non meritevoli di essere indicati nei piani, oppure ritengono preferibile affrontare la questione solo nella successiva fase di realizzazione, oppure si limitano ad indicare schematicamente gli apparecchi senza verificare l’idoneità della loro posizione. Il risultato è che in tali casi queste carenze possono originare risultati imprevisti o essere fonte di disguidi successivi come nel caso in oggetto.

Per un tecnico leggere un disegno creato da un suo omologo è un’azione simile a quella di un lettore intento a leggere un articolo di giornale: interpreta i simboli grafici presenti nel disegno, o sulla carta, e cerca di giungere al significato espresso nel contenuto. Più il contenuto è elaborato e dettagliato più il lettore ha la capacità di giungere al medesimo concetto espresso dal redattore, al contrario più l’elaborato è carente e poco descrittivo più si incappa nel rischio di giungere a differenti interpretazioni. Ed è proprio qui che spesso nascono i malintesi! Mentre l’ideatore di un disegno o di un testo scarsamente dettagliato sa a quale risultato vuole giungere, chi invece deve interpretarne i suoi simboli senza disporre di tutti i dettagli o di tutti i vocaboli, si ritrova spesso a doversi mentalmente immaginare ciò che l’estensore intendeva esprimere ma senza averne la certezza.

Nei progetti l’esaminatore quando giunge ad un risultato inatteso: o chiede un ulteriore approfondimento delle parti non specificate o non idonee, oppure approva l’oggetto ponendo delle semplici condizioni relative al rispetto delle disposizioni legali previste dalle norme. Così agendo l’esaminatore rilascia il permesso certo di non avere responsabilità per gli errori presenti e delega al progettista la responsabilità di porre rimedio ad eventuali inesattezze contenute nei piani.

Questi avvertimenti sono contenuti nelle condizioni dell’avviso cantonale rilasciato assieme alla licenza edilizia. Certo, trovare all’interno di una decina di pagine l’avviso che “Si richiama il progettista al rispetto delle misure a favore degli invalidi motulesi fissate dall’art. 3 della LDis del 13 dicembre 2002, dall’art. 30 LE del 13 marzo 1991 e le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli ingegneri e degli architetti (norma SIA 500).”, non è facile, ma la frase c’è sempre quando il progetto è soggetto ad una delle due leggi indicate!

Con riferimento a questa frase, il tecnico cantonale o comunale, in sede di collaudo dello stabile potrà richiedere il rifacimento del locale se questi non sarà stato eseguito correttamente (come avvenuto nel caso in questione).